Nella foto: Todor Zhivkov,
leader comunista bulgaro dal 1954 al 1989; Matteo Renzi, primo ministro
italiano dal 2014.
Nel mio precedente post del
26/10/2016 (leggi qui) ho già espresso i motivi per cui voterò NO al prossimo
referendum del 4 dicembre.
L’importanza della questione mi induce però ad aggiungere altre due
considerazioni sul perché è opportuno bocciare la riforma costituzionale Etruria
Boschi.
1-L’iter
di approvazione delle leggi
Uno dei motivi più
ricorrenti della propaganda per il SI’ è che con l’approvazione della riforma,
verrebbe semplificato l’iter di approvazione delle leggi. Senza far troppe parole,
per confutare la tesi del sì, è sufficiente mettere a confronto i due articoli relativi.
Costituzione
in vigore, art.70
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Costituzione
Etruria Boschi, art. 70
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,
i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71,
per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli
organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città
metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini
della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui
all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto
comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e
nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132,
secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna
con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in
forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi
sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che,
entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre
di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei
deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non
disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica
per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel
termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di
legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte
dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri
componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati
dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può
deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della
trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le
eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio
regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su
atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
Il primo testo consta di nove
parole, il secondo di 438 parole, e, a parte questo, sfido chiunque a capire
che cosa significhi. Unico vantaggio: i lettori della Settimana Enigmistica
potranno fare a meno di comprare la loro rivista preferita e potranno
esercitarsi a sciogliere gli enigmi della riforma costituzionale Etruria Boschi.
2-La sovranità
Ricordo che la vecchia Bulgaria
comunista, la più ciecamente ed ottusamente fedele all’ URSS, aveva una strana,
curiosa ed originale Costituzione, nella quale era teorizzato il principio
della sovranità limitata. In particolare essa recitava: La sovranità appartiene al
popolo bulgaro, che la esercita nell’ambito e compatibilmente con l’amicizia eterna ed immutabile con
il glorioso popolo dell’Unione Sovietica.
Vi viene da ridere? Preparatevi
a ridere un po’ di più, perché oggi la
teoria della sovranità limitata conosce una seconda giovinezza, grazie alla
riforma costituzionale Etruria Boschi. E dire che i fautori del SI’ sostengono
che, in caso di vittoria, l’Italia diventerà più forte e più autorevole a
livello internazionale.
Costituzione in vigore, art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Costituzione Etruria Boschi,
art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali.
Ognuno può notare la differenza.
Nel secondo testo l’ordinamento comunitario si identifica solo ed
esclusivamente nell’attuale Unione Europea, quella dei banchieri e delle lobbies, oltre che della curvatura dei fagioli
e delle banane, tanto per intenderci, ed in nessun’altra organizzazione
sovranazionale. E’ all’UE che l’ Italia delega in prima istanza la sua
sovranità e, costituzionalizzando l’Unione Europea, la rende eterna ed
immutabile. Altro che Bulgaria!
Grazie di questa bella e precisa disamina che io copierò a pezzi sperando che poco per volta qualcuno in più la legga
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