lunedì 31 ottobre 2016

Due considerazioni per votare NO

Nella foto: Todor Zhivkov, leader comunista bulgaro dal 1954 al 1989; Matteo Renzi, primo ministro italiano dal 2014.

Nel mio precedente post del 26/10/2016 (leggi qui) ho già espresso i motivi per cui voterò NO al prossimo referendum  del 4 dicembre. L’importanza della questione mi induce però ad aggiungere altre due considerazioni sul perché è opportuno bocciare la riforma costituzionale Etruria Boschi.
1-L’iter di approvazione delle leggi
Uno dei motivi più ricorrenti della propaganda per il SI’ è che con l’approvazione della riforma, verrebbe semplificato l’iter di approvazione delle leggi. Senza far troppe parole, per confutare la tesi del sì, è sufficiente mettere a confronto  i due articoli relativi.
Costituzione in vigore, art.70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Costituzione Etruria Boschi, art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
Il primo testo consta di nove parole, il secondo di 438 parole, e, a parte questo, sfido chiunque a capire che cosa significhi. Unico vantaggio: i lettori della Settimana Enigmistica potranno fare a meno di comprare la loro rivista preferita e potranno esercitarsi a sciogliere gli enigmi della riforma costituzionale Etruria Boschi.
2-La sovranità
Ricordo che la vecchia Bulgaria comunista, la più ciecamente ed ottusamente fedele all’ URSS, aveva una strana, curiosa ed originale Costituzione, nella quale era teorizzato il principio della sovranità limitata. In particolare essa recitava: La  sovranità appartiene al popolo bulgaro, che la esercita nell’ambito e compatibilmente con l’amicizia eterna ed immutabile con il glorioso popolo dell’Unione Sovietica.
Vi viene da ridere? Preparatevi a ridere un po’ di più, perché  oggi la teoria della sovranità limitata conosce una seconda giovinezza, grazie alla riforma costituzionale Etruria Boschi. E dire che i fautori del SI’ sostengono che, in caso di vittoria, l’Italia diventerà più forte e più autorevole a livello internazionale.
Costituzione in vigore, art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Costituzione Etruria Boschi, art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali.
Ognuno può notare la differenza. Nel secondo testo l’ordinamento comunitario si identifica solo ed esclusivamente nell’attuale Unione Europea, quella dei banchieri e delle lobbies, oltre che della curvatura dei fagioli e delle banane, tanto per intenderci, ed in nessun’altra organizzazione sovranazionale. E’ all’UE che l’ Italia delega in prima istanza la sua sovranità e, costituzionalizzando l’Unione Europea, la rende eterna ed immutabile. Altro che Bulgaria!


1 commento:

  1. Grazie di questa bella e precisa disamina che io copierò a pezzi sperando che poco per volta qualcuno in più la legga

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